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Nessun commento su L’8 dicembre parte il cashback: lo Stato rimborsa il 10% degli acquisti
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Si scaldano i motori per recuperare il 10% degli acquisti fatti nei negozi (solo fisici) nel periodo natalizio, dal caffè al trenino, dai calzettoni alla spesa, possono essere recuperati fino a un massimo di 150 euro. Ma come?
Spid e App IO
Nel caso non lo abbiate ancora – ma è ormai fondamentale servirsene, per ottenere bonus, pagare le multe, cambiare il medico o sapere celermente l’esito di un tampone – serve uno Spid (sistema pubblico identità digitale, che può essere richiesta su spid.gov.it.) oppure una Cie (Carta d’identità elettronica). Fatto questo, basta scaricare la App Io, applicazione dei servizi pubblici già utilizzata per pagamenti con PagoPa e per il Bonus vacanze (basti pensare l’hanno scaricata ad oggi 4,3 milioni di italiani).
Si parte l’8 dicembre
È tutto. Dall’8 dicembre in poi le carte che sono state abilitate potranno partecipare all’iniziativa che mira a ridurre l’uso del contante e dunque rendere più difficile “il riciclo” di denaro non fatturato. In più, l’iniziativa sarà di sostegno anche a un settore – quello dei negozi fisici – in ginocchio più che mai quest’anno. Non da ultimo, fare acquisti nei negozi fisici diminuisce notevolmente la nostra impronta ambientale.
Un super premio per 100mila
Una volta che le carte saranno abilitate, dovremo eseguire almeno 10 operazioni, che diventeranno almeno 50 nel prossimo semestre. I 100mila che faranno più operazioni, vinceranno inoltre un superpremio, il “Super-rimborso” da 1.500 euro.
L’app IO consente tra l’altro di controllare tutti i pagamenti fatti, di modo da sapere quanto saremo vicini al rimborso al 10%.
Da gennaio nuove regole
Da gennaio poi tutto verrà calcolato su base semestrale. Si andrà quindi da gennaio a giugno, da luglio a dicembre, e così via. E qui entra in gioco il maggior numero di operazioni, che quindi sarà di almeno 50, seppur con un massimale di spesa, stabilito a 15 euro (dunque non conteranno più acquisti minimi come il caffè).
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Lo avevano annunciato il 24 novembre nella Gazzetta Ufficiale e sta per partire. Con l’introduzione del cashback il Governo aiuterà sia le tasche degli italiani sia i controlli del fisco, tramite un meccanismo che “premia” chiunque effettua acquisti con carte, bancomat e app con un rimborso pari al 10% della spesa.
Dopo avere dato vira al sito cashlessitalia.it, dove si possono conoscere le condizioni di fruizione del cashback, il Governo ha deciso di testare in via sperimentale il cashback già a partire dall’8 dicembre e fino al 31, per tutto il periodo natalizio, con rimborsi che arriveranno fino a 150 euro, basterà effettuare almeno 10 acquisti mediante metodi di pagamento elettronici e rintracciabili.
Superata la fase di test di dicembre, la cifra rimborsata dallo Stato potrà arrivare fino a 300 euro l’anno, ovvero 150 euro per semestre, a condizione i pagamenti elettronici siano almeno 50, spalmati nel corso dei sei mesi di riferimento.
La pandemia ha accelerato il passaggio ai pagamenti elettronici da parte degli italiani, i quali, per cause di maggiore, hanno dato prova di un maggiore utilizzo di e-commerce e pagamenti con app: limitando il raffronto tra il 2020 e il 2019, i dati parlano chiaro, gli acquisti online sono aumentati del +48%. Se poi andiamo ad analizzare i periodi più critici del 2020, vediamo che tra aprile e marzo, in pieno lockdown, indubbiamente il periodo di maggiore incertezza economica, gli acquisti online hanno comunque registrato +31%.
La manovra, con ogni evidenza, oltre ad aiutare la ripresa dei consumi e delle vendite, vuole essere un incentivo da parte dello Stato ad utilizzare di più pagamenti tracciati, in modo da eliminare l’annoso problema italiano dell’evasione fiscale.
(Questo il link ufficiale per conoscere nei dettagli il cashback)
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Una accusa di silenzio da parte dei principali media e di presunta subdola inoperosità da parte del governo.
Forse sono distratti dai tanti dpcm dovuti alla gestione della pandemia ma se non si muovono ci saranno più default di mutui di quanti prodotti dal Covid19.
Ma il tempo della condanna è ormai vicino.
La riprovazione potrebbe, infatti, arrivare il prossimo 1° gennaio se gli organi governativi non si adopereranno per modificare una norma del nuovo regolamento europeo che andrà in vigore a partire dal prossimo anno e che potrebbe coinvolgere imprese, famiglie, lavoratori autonomi e gli stessi istituti di credito.
In sintesi dal 1° gennaio 2021, chi ha un debito finanziario maggiore di 100 euro (500 euro per le imprese) e un ritardo nei rimborsi di oltre 90 giorni finirà nell’elenco dei cattivi pagatori e sarà segnalato nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, se l’importo delle rate morose supera l’1% dell’esposizione totale verso l’istituto di credito.
A questo punto una conseguenza è inevitabile: se finora era difficilissimo ottenere finanziamenti dalle banche, diventa praticamente impossibile l’accesso al credito con il conseguente probabile fallimento dell’impresa e il dissesto finanziario della persona fisica.
E’ vero che le norme erano state approvate molto tempo prima della pandemia di Coronavirus (nel 2013) e della conseguente crisi economica, che ha aggravato notevolmente le capacità di rimborso dei debitori (soprattutto se imprese) ma è altrettanto vero che a soli 30 giorni dalla entrata in vigore casualmente nessuno le ha riviste.
Nemmeno le ammissioni pervenute dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, che lo descrive come «un meccanismo micidiale soprattutto in epoca di pandemia perché chi accusa quel ritardo finisce per essere inserito nella lista dei cattivi pagatori, con tutto quello che ne consegue (anche per le banche). Tutto ciò finirebbe per strangolare l’economia» ha scosso l’indaffarata compagine di governo che potrebbe contribuire a realizzare una vera e propria strage delle piccole attività che secondo una stima della ConfCommercio potrebbe portare al default di almeno 420mila piccole imprese.
Ma l’aspetto ancora più sconcertante riguarda i tempi di permanenza dei “cattivi” nelle banche dati creditizie anche dopo aver sistemato la morosità.
Si rimane, infatti, segnalati in banca dati per un tempo diverso in base alla gravità dell’inadempimento o al tipo di finanziamento richiesto, in modo da evitare che, ad esempio, chi ha saltato solo un paio di rate ma in seguito le ha rimborsate venga equiparato ad un moroso cronico.
Ma comunque per un periodo non inferiore ad un anno e fino ad un massimo di 5 anni!
La disciplina deve essere rivista senza, per questo, voler tutelare i morosi incalliti.
Siamo in un altro mondo rispetto al 2013 quando l’ossessione dell’Unione europea era quella di mettere, invano, in sicurezza il sistema bancario.
Occorre rielaborare i sistemi di scoring per la concessione creditizia e per il monitoraggio dei rischi attribuendo un diverso peso ai “cattivi pagatori” in base alla loro recidività invece di equipararli tutti alla stregua di appestati.
Anche perché la cronaca degli ultimi anni ha dimostrato che il volume piu alto di Npl (Non Performing Loans) della storia del credito bancario si e’ avuto proprio negli ultimi 20 anni con l’introduzione dei sistemi di rating.
Probabilmente qualcosa non ha funzionato nonostante l’emarginazione dei “cattivi pagatori”.
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« Il rumore trattiene l’uomo nelle regioni psichiche inferiori: gli impedisce di entrare in quel mondo sottile dove il movimento diventa più facile, la visione più chiara e il pensiero più creatore. È vero, il rumore è un’espressione della vita, ma non dei gradi superiori della vita; rivela piuttosto un’imperfezione nella costruzione o nel funzionamento degli esseri e degli oggetti. Quando una macchina comincia a fare rumori d’ogni genere rivela la presenza di un guasto.
Anche il dolore è un rumore: ci avverte che nei nostri organi c’è qualcosa che non va. In un corpo sano gli organi sono silenziosi; certo, si esprimono poiché sono vivi, ma si esprimono senza far rumore. Il silenzio è indice che nell’organismo tutto funziona correttamente. »Omraam Mikhaël Aïvanhov
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In Italia la possibilità di cambiare sesso con una conseguente riattribuzione chirurgica e anagrafica è sancita e regolata dalla legge n. 164 del 1982 e dal D.Lgs. n. 150 del 11. La legge del 1982 recita così all’art.1:
“La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Si tratta di una legge chiave, perché sancisce il diritto all’identità personale: tramite
sentenza del tribunale vengono
autorizzati i trattamenti medico-chirurgici finalizzati al cambiamento di sesso:
prima di allora a prevalere non era il diritto all’identità personale
bensì il principio della immodificabilità dell’atto di nascita. Il decreto del
2011 precisa che è sempre il tribunale a poter rilasciare l’autorizzazione al
trattamento per l’adeguamento degli organi genitali. Ma prima di addentrarci
nella procedura per cambiare sesso, un piccolo dizionario per orientarsi.Gli altri articoli della nostra inchiesta
Trans, nessuna info sui bugiardini dei farmaci salvavita: quali rischi?
«Così ho cambiato sesso». La storia di Marco e Cecilia
I farmaci non si trovano più, persone trans a rischioL’importanza di una corretta terminologia
L’identità di genere di
una persona risponde alla domanda “chi sono?” e fa riferimento al genere a cui
una persona sente di appartenere. L’acquisizione dell’identità di genere
avviene generalmente intorno al quarto anno di vita e, nella grande maggioranza
dei casi, l’identità percepita coincide con il sesso biologico. Può capitare
però che tra i due ci sia una discrepanza, in questo caso si parla di persone
transessuali e/o transgender.Per “persona transessuale”
si fa riferimento a un individuo che sente di appartenere al genere opposto
rispetto a quello di nascita e, quindi, avverte l’esigenza di modificare il
proprio aspetto e/o
la propria espressione di genere accordandoli alla
propria interiorità, seguendo un percorso di transizione MtF – Male to Female,
o FtM – Female to Male. “Transgender”
è invece un termine ombrello, spesso usato sia in riferimento a
individui ftm o mtf, sia per indicare quelle persone, “non binary”, che si
percepiscono come appartenenti a entrambi i generi o a un cosiddetto “terzo
genere” neutro.L’orientamento sessuale
è un argomento a parte, risponde alla domanda “per chi provo attrazione?” Donne
e uomini transessuali possono essere eterosessuali, omosessuali, bisessuali.È abbastanza semplice comprendere che dalla non coincidenza tra
vissuto interiore e aspetto esteriore scaturiscano un profondo senso di disagio
e insicurezza, che possono sfociare nella decisione di intraprendere un
percorso di transizione. Questo
disagio viene definito in termini medici “disforia
di genere” (DSM-V), mentreprecedentemente
si parlava di “disturbo dell’identità di genere”.Il
2018 ha rappresentato un anno chiave per le persone trans, poiché
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso definitivamente la disforia
di genere dall’elenco delle patologie mentali. Nell’ ICD-11 si parla di
“incongruenza di genere”, che è inserita in un capitolo relativo alle
condizioni di salute sessuale.Percorso,
burocrazia e protocolliRiportiamo, seguendo le informazioni dell’Onig (Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere),
una sintesi del percorso che potrebbe dover affrontare una persona
transessuale. Il condizionale è d’obbligo: per ogni individuo il percorso è del
tutto personale e cambiano anche le tempistiche, visto che entrano in gioco
questioni burocratiche, e visto che ogni individuo affronta una terapia
ormonale sostitutiva personalizzata; non tutti poi avvertono la necessità di un
intervento chirurgico.Il protocollo ONIG è
quello maggiormente seguito in Italia. Esiste anche il protocollo WPATH (World
Professional Association for Transgender Health), seguito da un paio di
strutture. La differenza, in estrema sintesi, riguarda il periodo minimo di 6
mesi di psicoterapia necessari ad accedere alla terapia ormonale, che nel
protocollo internazionale non sono obbligatori e li prevedono solo se
espressamente consigliati da uno psichiatra ma senza comunque una durata
temporale minima.Seguiamo allora il protocollo ONIG per individuare le tappe fondamentali della transizione.
Il primo passo viene definito introspezione e riguarda la presa di coscienza della persona, il
dialogo profondo con se stessi rispetto al disagio che percepisce nel proprio
corpo. Autonomamente o attraverso associazioni, si arriva poi al contatto con i professionisti:
psicologi/psichiatri che porteranno la persona a capirsi meglio o la
affiancheranno direttamente nell’ottenimento di terapie ormonali o chirurgiche.
Il colloquio di tipo psicologico è una fase fondamentale e imprescindibile.
Segue un percorso psicologico vero e proprio, utile non soltanto per formulare
una diagnosi effettiva ma anche come supporto durante tutti i momenti difficili
del percorso, fino alla riconversione chirurgica o oltre. Un’eventuale visita
psichiatrica, intanto, può accertare l’inesistenza di problematiche psichiatriche.Solitamente dopo i primi 6 mesi di percorso psicologico si
valuta la possibilità di autorizzare una terapia
ormonale, d’accordo con l’endocrinologo. L’inizio della terapia e i suoi
effetti sono preziosi per la persona perché la aiutano a prendere ulteriore
consapevolezza del percorso intrapreso. Ricordiamo che la terapia durerà per
tutta la vita, qualsiasi incertezza va valutata per comprendere se il percorso
proseguirà; le prime fasi sono quindi cruciali, se il percorso di transizione
non è ciò che la persona effettivamente desidera può comunque contare sul fatto
che la terapia, per un periodo limitato, è reversibile.Lo step successivo va sotto il nome di “test di vita reale“: la persona,
sempre col supporto psicologico e in genere contestualmente all’inizio della
terapia ormonale, inizia a vivere la quotidianità come persona del sesso a cui
sente di appartenere. Anche questo step è fortemente auto-diagnostico ed è fondamentale
per capire se davvero vivere nel genere scelto è quanto desiderato e ciò che fa
sentire la persona a proprio agio.La
persona che desidera sottoporsi all’intervento di riconversione chirurgica del
sesso e/o alla rettifica dei dati anagrafici riceve le relazioni dai
professionisti che l’hanno seguita, con le quali potrà rivolgersi al Tribunale
per richiedere le autorizzazioni. Sarà un giudice con sentenza a decidere.Nel 2015 la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno emesso due sentenze che hanno eliminato l’obbligatorietà dell’intervento chirurgico ai fini della rettifica anagrafica: la persona attualmente può quindi richiedere, in un’unica fase congiunta, entrambe le autorizzazioni, contrariamente a quanto avveniva fino a quel momento. Un enorme passo avanti verso il diritto all’autodeterminazione, che svincola la persona dal doversi necessariamente sottoporre a un intervento chirurgico, a volte neppure desiderato, prima di vedere riconosciuta la propria identità sui documenti. E, al tempo stesso, in questo modo, si evita che trascorrano anni prima della rettifica, visto che le liste d’attesa per le operazioni sono spesso lunghe.
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Immagine di copertina: Armando Tondo